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RASSEGNE STAMPA “ON LINE”

RASSEGNE STAMPA “ON LINE”: PROFILI GIURIDICI, DIRITTO D’AUTORE, LIMITI ALLA RIPRODUZIONE E CONCORRENZA SLEALE. 

Spesso accade che sulla Rete, grazie anche alla semplicità degli strumenti tecnologici a disposizione di tutti, alcuni siti organizzino un servizio nuovo, che viene comunemente definito di “rassegna stampa”. L’attività consiste normalmente nel riunire vari articoli, o sunti degli stessi, generalmente accomunati dall’argomento, facendo in modo che i lettori interessati consultino direttamente gli articoli stessi. La legge su diritto d’autore impone, in questi casi, una serie di accorgimenti che è necessario osservare se non rivuole ricadere nell’area dell’illecito. Occorre, preliminarmente, delineare una distinzione perché, in molti casi, non può parlarsi di rassegna stampa in senso stretto. A tal proposito appare, pertanto, utile chiarire la differenza tra informazione, notizia e articolo giornalistico.

Informazioni e notizie hanno una valenza divulgativa su un accadimento ignorato dal pubblico e come tali non possono essere tutelate dal diritto d’autore. Infatti, la legge sul diritto d’autore riguarda esclusivamente le opere scaturite da un’attività intellettuale caratterizzata dall’originalità e creatività. Peraltro, le notizie non possono essere tutelate dalla legge sul diritto d’autore perché mancano dell’ulteriore requisito della forma rappresentativa, ossia di quel certo livello di elaborazione che faccia trasparire il processo creativo da cui l’opera nasce.

La cosa cambia, invece, in riferimento agli articoli giornalistici ed alle rassegne stampa, ossia quell’insieme di citazioni e raccolte di articoli di giornali e riviste periodiche che sono riprodotte e diffuse all’interno di una struttura aziendale.

Gli articoli a carattere giornalistico, infatti, sono tutelati dalla legge italiana sul diritto d’autore al pari di tutte le altre opere dell’ingegno; rientrano, infatti, nelle opere dell’ingegno “le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose tanto se in forma scritta quanto se orale”.

Il diritto esclusivo di riprodurre, che spetta dunque all’autore dell’opera dell’ingegno, ai sensi dell’art. 13 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (Legge sul diritto d’autore) ha per oggetto “la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione”.

In linea generale, dunque, le opere letterarie non possono essere riprodotte senza incorrere nell’illecito. Esistono, però, delle eccezioni a questa disposizione (eccezioni, che, comunque, vanno sempre considerate nel rispetto e osservanza della normativa generale sulla concorrenza sleale):

a-) L’art. 65 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 prevede un particolare trattamento per gli articoli giornalistici di attualità, a carattere politico, economico, religioso”, che, per loro stessa natura, secondo il legislatore degli anni ’40, erano evidentemente soggetti ad una necessaria diffusione. Ebbene, in questi casi, è possibile, pertanto, la riproduzione alle seguenti condizioni:

-       preliminarmente occorrerà accertarsi con dovizia e attenzione che la riproduzione stessa non sia stata espressamente vietata dall’editore o dall’autore;

-       che ne venga citata la fonte ovvero, più precisamente, la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data ed il numero di detta rivista o giornale;

-       che venga indicato il nome dell’autore.

b-) L’art. 70 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 consente la riproduzione di brani o di parti di opere per scopi di critica, di discussione e anche di insegnamento nei limiti giustificati di tali finalità e purché non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell’opera.

c-) E’ lecita, altresì, la riproduzione di mere informazioni e notizie, salvo che tale riproduzione non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte (art. 101 Legge 22 aprile 1941 n. 633). Sarà considerato, invece, atto illecito la riproduzione sistematica ed  ai fini di lucro di informazioni o notizie, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.

d-) I parametri di liceità delle rassegne stampa sono anche stati forniti dalla Convenzione di Berna, la quale, all’art. 10, afferma la liceità delle citazioni tratte da un’opera già resa pubblica e dalla rassegna stampa degli articoli di giornali, riviste e periodici a condizione che le citazioni siano quantitativamente commisurate allo scopo e conformi agli usi giornalistici. Pertanto sarà perfettamente ammissibile da un punto di vista giuridico raggruppare alcune citazioni relative ad articoli altrui che abbiano, però, un denominatore comune, ovvero l’argomento; in questo caso, in forza del fatto che la riproduzione dell’articolo avviene in maniera incompleta, e quindi garantisce dall’ipotesi di concorrenza economica con l’editore, ne deriva la piena legittimità di questa tipologia di rassegna stampa poiché quest’ultima costituirà un semplice strumento informativo e, contemporaneamente, uno strumento promozionale per la rivista giornalistica, da cui sono tratte le informazioni richiamate, che non ne risulterà, pertanto, assolutamente danneggiata. Così agendo non si indurrà il lettore a non comprare il giornale o la rivista richiamata, come accadrebbe, viceversa, nelle ipotesi di integrale riproduzione dell’articolo.

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